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REACH
REACH

REACH - senza dati non c'è mercato

Il 1° giugno 2007 è entrata in vigore la nuova legislazione europea sulle sostanze chimiche:

il regolamento REACH (regolamento sulla registrazione, la valutazione, e l'autorizzazione delle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006) costituisce ad oggi la maggiore procedura legislativa dell'UE, che ha consentito di armonizzare la legislazione esistente in materia di sostanze chimiche. Esso si fonda sul principio per cui "senza dati non c'è mercato". In base a tale principio, nell'ambito di validità del regolamento possono essere messe in circolazione solamente sostanze chimiche registrate. REACH è basato sul principio della responsabilità autonoma dell'industria, e in linea di massima si applica a tutte le sostanze chimiche. La responsabilità autonoma dell'industria comporta anche il fatto che produttori e importatori rispondano della sicurezza delle loro sostanze chimiche. È necessario garantire che in tutti gli usi previsti nella catena del prodotto questo possa essere maneggiato con sicurezza, senza pericoli per la salute del responsabile della lavorazione, né del consumatore.

Fino al 1981nell'UE la valutazione delle sostanze chimiche non era disciplinata per legge. Tutte le sostanze chimiche segnalate sul mercato europeo fino a tale data vengono denominate "sostanze esistenti". Solo dal 1982 vi è l'obbligo di analizzare e descrivere le nuove sostanze prima di metterle in commercio. Grazie al regolamento REACH, in futuro saranno disponibili sufficienti informazioni sull'effetto della maggior parte delle sostanze esistenti per la salute umana e per l'ambiente.


Tra i principali obiettivi di REACH rientra il miglioramento della protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi derivati dalle sostanze chimiche. Inoltre il regolamento mira a rafforzare/conservare la competitività dell'industria chimica europea. Tutte le sostanze chimiche immesse sul mercato UE devono essere registrate. Per le sostanze che si trovano già sul mercato, dopo la preregistrazione possono essere richiesti dei termini transitori fino a 11 anni. La produzione e l'importazione di nuove sostanze all'interno dell'UE senza registrazione è vietata per quantitativi superiori a 1 t/anno. Questo principio si applica non solo alle singole sostanze chimiche, ma anche alle miscele (prima: preparati) e ai prodotti. In quanto utente a valle, anche DAW è tenuta a soddisfare gli obblighi previsti da REACH. Negli anni a venire questo si tradurrà per noi in grandi impegni e sfide, in particolare:

  • la verifica della sicurezza dell'uso delle sostanze nei nostri prodotti
  • l'adozione di misure adeguate per la gestione del rischio
  • La comunicazione delle misure per la gestione del rischio e la comunicazione ai clienti in merito all'uso sicuro dei nostri prodotti

Per le sostanze particolarmente preoccupanti (SVHC-Substances of Very High Concern) è previsto l'obbligo di autorizzazione, dal momento che queste possono avere effetti gravi e a volte addirittura irreversibili sulle persone e sull'ambiente. L'autorizzazione viene concessa solamente se il richiedente è in grado di comprovare che i rischi derivati dall'uso della sostanza sono controllabili. Tra queste sostanze rientrano ad es.:

  • sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per il sistema riproduttivo (sostanze CMR)
  • sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche (sostanze PBT e vPvB)
  • sostanze dall'effetto simile agli ormoni (perturbatori endocrini)
    L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) con sede a Helsinki pubblica regolarmente sulla propria home page un elenco delle cosiddette sostanze SVHC, denominato "elenco delle sostanze candidate".

L'articolo 33 del regolamento REACH disciplina l'obbligo di informazione nei confronti del consumatore nella filiera di consegna. Questo obbligo di informazione è previsto qualora una sostanza presente nell'elenco delle sostanze candidate è presente in un prodotto in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso). Per i preparati, la comunicazione avviene come in precedenza attraverso la scheda di dati di sicurezza. È necessario comunicare al consumatore le informazioni presenti per l'uso sicuro del prodotto, o perlomeno il nome della sostanza in questione. Le informazioni corrispondenti devono essere fornite gratuitamente entro 45 giorni dalla richiesta del cliente.

DAW promuove gli obiettivi di REACH e si impegna attivamente per concretizzarli. Ci siamo prefissati l'obiettivo di fare in modo che REACH non influisca negativamente sulle proprietà o sulle composizioni dei prodotti, in modo da poterli fornire anche in futuro ai clienti con la qualità abituale. Naturalmente anche in futuro tutti i prodotti da noi forniti saranno conformi a tutte le prescrizioni di legge. Al momento i nostri clienti non sono tenuti ad alcuna azione in riferimento a REACH.

In collaborazione con i fornitori, DAW ha garantito la preregistrazione di tutte le sostanze contenute nei nostri prodotti. Inoltre è stato implementato un nuovo strumento informatico per l'applicazione del regolamento REACH. Tutti i nostri prodotti potranno essere forniti anche in futuro con la qualità abituale, e soddisfano tutte le prescrizioni di legge.

Attualmente tutti i produttori e gli importatori devono redigere i fascicoli di registrazione corrispondenti per le sostanze che vogliono far registrare. La fase di preregistrazione è terminata il 1° dicembre 2008. Nella registrazione di una sostanza vengono riportati tutti gli usi dell'intero ciclo di vita e i relativi scenari di esposizione previsti, nonché le misure corrispondenti di gestione del rischio. Dopo la registrazione le sostanze possono essere utilizzate solo conformemente agli impieghi registrati. Se un utilizzatore a valle (Downstream User) rileva che l'uso che intende fare della sostanza non è compreso dalla registrazione, può chiedere al produttore/importatore di registrare a posteriori questo impiego, oppure richiederlo di persona. Per semplificare e uniformare la comunicazione all'interno della filiera di consegna è stato sviluppato il modello dei descrittori. Questo sistema è composto dai cinque elementi seguenti (descrittori):

  • settore d'uso (SU, sector of use)
  • categoria dei prodotti chimici (PC, product category)
  • categoria dei processi (PROC, process category)
  • categoria degli articoli (AC, article category)
  • categoria di rilascio ambientale (ERC, environmental release category)

 

Le informazioni categorizzate sull'uso della chimica per l'edilizia sono presenti con un formato standardizzato - il cosiddetto Use Report (UseR). Anche DAW impiega il modello dei descrittori e gli Use Report della Deutschen Bauchemie e.V. (Confederazione tedesca della chimica per l'edilizia) e della Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL - Associazione dell'industria tedesca della vernice ed inchiostri da stampa). Sulla base del sistema dei descrittori e degli Use Report, DAW ha effettuato una prima mappatura dei prodotti in vendita. Solo durante il processo di registrazione sono disponibili le informazioni necessarie per confermare la sicurezza degli impieghi descritti.

I regolamenti relativi alla "nuova" scheda di dati di sicurezza sono riportati nell'articolo 31 collegato all'Allegato II (Guida alla compilazione delle Schede di Dati di Sicurezza.) del regolamento  REACH. A titolo integrativo sono state elaborate le linee guida REACH per la redazione della scheda di dati di sicurezza estesa. Non esistono regolamenti transitori per l'applicazione dei nuovi requisiti relativi alla scheda di dati di sicurezza. A registrazione avvenuta vengono inserite nella scheda dati di sicurezza ulteriori informazioni (ad es. il numero di registrazione); eventualmente può essere elaborata una "scheda di dati di sicurezza estesa" alla quale vengono uniti come allegato i relativi scenari di esposizione. Le nostre schede dati di sicurezza vengono aggiornate non appena i fornitori a monte ci fanno pervenire le informazioni corrispondenti.

Ai sensi del regolamento REACH, DAW è un utente a valle (persona fisica o giuridica che nell'ambito della propria attività produttiva/industriale utilizza una sostanza in quanto tale o all'interno di una miscela). I prodotti realizzati e distribuiti da DAW costituiscono prevalentemente miscele di sostanze diverse. L'obbligo di registrazione non riguarda queste miscele, ma i singoli componenti (sostanze). DAW mira a fare in modo che i fornitori (produttori e importatori) registrino tutte le sostanze contenute nei nostri prodotti. Nell'ambito di questa registrazione terremo conto degli usi effettuati dai nostri clienti di cui siamo a conoscenza.

Ogni 6 mesi l'ECHA pubblica un elenco aggiornato delle sostanze candidate, con tutte le sostanze in questione.
echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp
L'inventario delle sostanze viene regolarmente controllato sulla base dell'elenco attuale delle sostanze candidate ECHA.

Sull'elenco delle sostanze candidate alla voce HBCD (esabromociclodecano) è indicata una sostanza contenuta nei pannelli isolanti in polistirolo per sistemi di isolamento a cappotto in concentrazione >0,1%. L'HBCD viene utilizzato come ritardante di fiamma bromurato per la schiuma rigida di polistirolo (EPS). Questo isolante è difficilmente infiammabile conformemente ai severi requisiti stabiliti dal legislatore tedesco in materia di edilizia. Il ritardante di fiamma è completamente integrato nella matrice polimerica del prodotto finito, e non comporta rischi per l'ambiente nel corso del suo utilizzo e al termine dell'impiego. L'HBCD non è classificato come cancerogeno per l'uomo, mutageno o tossico per la riproduzione. A causa delle sue caratteristiche PBT l'HBCD è stato inserito nell'elenco delle sostanze candidate dell'ECHA. Tale inserimento è avvenuto a causa del rischio potenziale di danni ambientali più che per un pericolo effettivo. L'inserimento dell'HBCD nell'elenco delle sostanze candidate non comporta alcuna limitazione riguardante la produzione, la movimentazione, la vendita o l'uso dell'EPS.

Il regolamento (CE) 1272/2008 entrato in vigore il 20 gennaio 2009 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento GHS/CLP) sostituisce il precedente titolo XI del regolamento REACH. Tutti i riferimenti in REACH sono stati modificati di conseguenza. Il regolamento GHS/CLP trasferisce il Globally Harmonized System (GHS) dell'ONU nel diritto UE.

REACH migliora i dati di base per l'applicazione del regolamento GHS/CLP, dal momento che per le sostanze da registrare devono essere trasmesse anche informazioni per la classificazione e l'etichettatura. Queste informazioni vengono archiviate in un nuovo inventario delle classificazioni e delle etichettature, che rende più trasparente l'aggiornamento e la qualità delle autoclassificazioni. Se una sostanza risponde alle caratteristiche di pericolosità stabilite per legge, essa deve essere classificata ed etichettata di conseguenza, così come le miscele.